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La fideiussione del costruttore

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La fideiussione del costruttore

Il costruttore, entro l’atto della stipula del contratto preliminare, ha l'obbligo di legge di consegnare all’acquirente una fideiussione, (rilasciata da una banca, da un’impresa di assicurazione o da un intermediario finanziario abilitato), a garanzia di un importo pari alle somme e/o al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore abbia già riscosso o, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto preliminare, debba ancora riscuotere dall’acquirente prima del trasferimento della proprietà.

La garanzia fideiussoria pertanto dovrà coprire:

- le somme che il costruttore abbia già riscosso o i valori già acquisiti al momento della stipula del contratto preliminare;
- le somme che il costruttore debba riscuotere dopo la stipula del contratto preliminare, ma prima che si verifichi il trasferimento della proprietà, cioè prima del rogito definitivo

Sono escluse dalla garanzia

- La garanzia non riguarderà invece somme che il costruttore è destinato a riscuotere solo nel momento in cui si verifichi il trasferimento della proprietà, coincidente con la stipula dell’atto notarile.
- le somme per le quali è pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante (in generale una banca);
- i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia....... CONTINUA


FONTE: www.borsinoimmobiliare.it